L'articolo 54 del nuovo Codice dell’amministrazione
digitale, entrato in vigore il 25 gennaio 2011, prevede che
le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui
propri siti istituzionali:
- le informazioni sui procedimenti: tempi, responsabili
e modalità di adempimento;
- i bandi di concorso;
- i bandi di gara;
- un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata
a cui il cittadino possa rivolgersi con l’indicazione
dei tempi di risposta.
Le amministrazioni statali devono comunicare questi dati al
Dipartimento della funzione pubblica che li renderà
accessibili anche sul proprio sito istituzionale attraverso
una banca dati dei procedimenti amministrativi.
Inoltre, l’articolo 6, comma 2, lett. b) del decreto
legge n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, prevede
che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri
siti web istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo
ad istanza di parte di loro competenza,
l’elenco
degli adempimenti e dei documenti che il cittadino deve presentare.
In caso di inadempienza l’amministrazione non può
respingere l’istanza del cittadino ma deve limitarsi
ad invitarlo ad integrarla in tempi congrui e accettare la
SCIA. L’eventuale provvedimento di diniego è
nullo. Il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione
è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione
di risultato ai dirigenti responsabili.
Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini
e imprese, l’articolo 6 del decreto prevede, inoltre,
che
i regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato, siano accompagnati
da un elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini
e le imprese introdotti o eliminati. Per onere informativo
si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta,
l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e
la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Tale elenco va pubblicato sui siti web istituzionali.